apertura forzata cassetta di sicurezza |
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Scheda aggiornata al 18/08/2021 |
DOVE | Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale di Genova – Segreteria Presidenza -11° piano - stanza 88 Tel. 10/5692841 orario: da lunedì a venerdì 9,00 – 13,00 – sabato escluso.
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COS'E' | Quando il contratto di abbonamento alle cassette di sicurezza è scaduto e l’utente non ha restituito la chiave, la banca, dopo aver intimato l’intestatario “anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento”, e decorsi sei mesi dalla data di intimazione, può chiedere al Tribunale l’autorizzazione ad aprire la cassetta. Allo stesso modo, la banca procede quando ritenga che le cose immesse nella cassetta “possano costituire pericolo di qualsiasi genere” o “possano arrecare un danno, pregiudizio o disturbo” agli altri utenti del servizio o quando il cassettista ritardi o non paghi il canone dovuto. |
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NORMATIVA | art. 1841 c.c |
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COME | Con ricorso al Presidente del Tribunale. Occorre allegare: - copia del contratto di locazione della cassetta di sicurezza - prova della comunicazione all’intestatario. Il Tribunale autorizza l’apertura forzata e nomina il notaio che vi deve assistere e redigere l’inventario. Il Tribunale può autorizzare la Banca ricorrente a trattenere l’eventuale somma rinvenuta fino alla concorrenza del proprio credito e a depositare il residuo su libretto di risparmio fruttifero intestato al cassettista. Può disporre che gli eventuali altri oggetti rinvenuti vengano sigillati e conservati presso la Banca stessa in deposito in custodia intestato al predetto cassettista, pure venduti - anche in parte - per soddisfare i crediti della Banca. |
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COSTO | Contributo unificato € 98,00 € 27 diritti forfetizzati notifica
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INOLTRE | Casi in cui - secondo la dottrina - si deve procedere ad apertura forzata : - il recesso unilaterale della banca quando il cassettista non restituisca la chiave; - il rifiuto da parte di un cointestatario con uso congiunto di cooperare all’apertura della cassetta; - la morte dell’utente qualora non si trovi la chiave; - l’interesse di un terzo a ritirare nella cassetta cose di sua proprietà; - la perquisizione o il sequestro ordinati dal giudice penale; - il fallimento dell’utente; - l’esecuzione forzata sul contratto della cassetta. |
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