Come fare per.. Servizi Amministrativi


Autentica di atti non giudiziari
Scheda aggiornata al 18/08/2021
DOVE

Tribunale  - Ufficio copie -  piano 11° stanza 89   
Orario:  09,30 - 12,30 dal lunedì al venerdì

VEDI ORARIO ESTIVO

L 'autenticazione della copia può essere richiesta anche agli uffici anagrafici di corso Torino o ai Municipi presentandosi con originale e fotocopia.

COS'E'

L’autenticazione di una copia consiste nell’attestazione di conformità all’originale,  riportata alla fine della copia stessa dal pubblico ufficiale autorizzato.
Ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 445/00, l’autenticazione della copia può essere fatta:
- dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l’atto, presso il quale è  depositato l’originale o al quale deve essere prodotto il documento;
- dal notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;
- dal responsabile del procedimento o qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione – su esibizione dell’originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l’amministrazione procedente – nel caso in cui la copia autentica debba essere prodotta nell’ambito di un procedimento.

Le copie autentiche di atti e documenti   da produrre alla P:A.  sono pienamente equipollenti agli originali purché in regola con le disposizioni fiscali in vigore

RIFERIMENTI NORMATIVI

artt. 18 – 19 – 19 bis   T.U. Documentazione Amministrativa D.P.R. 445/2000

COME

Occorre produrre  l’originale dell’atto di cui si  chiede la copia, la fotocopia  dello stesso e un documento di riconoscimento in corso di validità della persona che  si presenta allo sportello.
Se l'atto deve essere prodotto all'estero, la firma  del Funzionario del Tribunale  che attesta la conformità  all’originale della copia  deve essere poi legalizzata presso la Procura della Repubblica

COSTO
  • 1 marca da € 16,00 ogni 4 facciate,  salvo esenzioni
  • 1 marca da € 9, 83  per diritto di certificazione di conformità
INOLTRE

In alternativa all'autentica di copia del documento,l'interessato può presentare una  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesta che la copia è conforme  ll'originale (ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000), nel caso di:
-  copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una Pubblica Amministrazione;
- copia di una pubblicazione;    
- titoli di studio e di servizio;    
-  documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.
Se la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è da presentare a una Pubblica Amministrazione o ai gestori di servizi pubblici, la dichiarazione è firmata dall'interessato direttamente davanti all'impiegato addetto a ricevere la documentazione oppure è firmata e trasmessa insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax,  oppure a mezzo posta.  
Queste dichiarazioni, se prodotte a privati, necessitano di autentica di firma.