separazione consensuale |
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DOVE | Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale di Genova - Ruolo Generale Civile - piano 11° stanza 32. Orario: lunedì – venerdì ore 9,00 – 13,00 (13,30 atti urgenti) sabato 9,00 – 12,00
Trattazione: Volontaria giurisdizione Famiglia -6° piano – stanza 72 - Tel. 010/5692374
Orario: lunedì – venerdì: ore 9,00 – 13,00 – sabato chiuso
prima del deposito rivolgersi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico per la verifica della documentazione. |
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COS'E' | E' una procedura che consente ai coniugi, allorché si verifichino fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, di separarsi concordando le condizioni. I coniugi possono chiedere, se sono d’accordo su ciò,
- Di essere autorizzati a vivere separati.
- Che i figli siano affidati ad entrambi congiuntamente o con modalità condivisa, salvo non sussistano circostanze particolari tali da giustificare l’affidamento esclusivo ad uno dei genitori.
- Che la casa coniugale sia assegnata ad uno dei due, anche indipendentemente dai diritti che i coniugi stessi, o terzi, hanno sulla stessa. L'assegnazione può essere disposta solo in presenza di figli e presuppone la necessaria presenza dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti e spetta esclusivamente al coniuge che sia anche collocatario dei figli.
- Di regolare consensualmente ogni rapporto patrimoniale derivante dal matrimonio, con la precisazione che, in presenza di figli minori collocati prevalentemente presso l’abitazione di uno dei genitori, l’altro genitore è , di regola, tenuto a contribuire al mantenimento del figlio con un assegno mensile da corrispondere all’altro coniuge, assegno da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT.L'assegno di mantenimento non può essere limitato temporalmente nè può essere corrisposto mediante "una tantum" (es.trasferimento immobilare e/o dazione di una somma in unica soluzione)
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RIFERIMENTI NORMATIVI | |
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CHI | I coniugi congiuntamente |
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COME | Il ricorso per separazione consensuale (v. modulistica) deve essere:
- diretto al Presidente del Tribunale del luogo di residenza (o di domicilio documentato) dei ricorrenti
- sottoscritto da entrambi i coniugi davanti all’incaricato del servizio. L’istanza, sottoscritta da entrambi i coniugi, può essere depositata da avvocato munito di procura da parte di uno o di entrambi i coniugi.
All’udienza i coniugi devono comparire personalmente. |
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COSTO | Contributo unificato € 43,00
Tutti gli atti e documenti relativi al procedimento di separazione personale sono esenti da imposte di registro, di bollo, ipotecarie, catastali, INVIM. |
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DOCUMENTI | da depositare (esenti da bollo): • stato di famiglia; • certificato di residenza; • estratto per riassunto dell'atto di matrimonio da richiedere nel Comune dove il matrimonio è stato celebrato • documenti fiscali relativi ai redditi dell’ultimo anno quando vi sono figli minori (101, 740 ...) • nota di iscrizione a ruolo compilata (codice 111001) • Scheda ISTAT compilata (il modello può essere ritirato presso l’URP o presso la Cancelleria Sezione Famiglia – piano 6 stanza 72) • Fotocopia documento d’ identità dei coniugi
I legali sono invitati a compilare il frontespizio (v. modulistica) del verbale prima dell’udienza. |
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ITER E TEMPI | Successivamente le parti possono rivolgersi all’URP per conoscere la data dell’udienza . L’informazione può essere richiesta telefonicamente (ai numeri 010 569 2789 – 2772 – 2790 - 3066 ) solo se la parte conosce il numero di iscrizione; altrimenti occorre presentarsi di persona.
Attraverso l'app Giustizia Civile Mobile è possibile consultare in forma anonima direttamente dal proprio smartphone o tablet (senza dover telefonare o recarsi in cancelleria) lo stato del procedimenti civili in corso presso gli Uffici Giudiziari
vedi istruzioni
La procedura si conclude con il verbale omologato: dalla data dell’udienza decorrono i termini (sei mesi) per richiedere il divorzio. |
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AVVERTENZE | Quando vi sono figli minori gli accordi riguardanti le condizioni di affidamento devono essere valutate dal Tribunale. In questo caso è consigliabile che gli interessati si rivolgano ad un legale, per evitare difficoltà di omologazione della separazione. |
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CASI PARTICOLARI | Il ricorso può essere presentato anche da un solo coniuge, ma in tal caso deve essere notificato all’altro coniuge e all’udienza devono comparire entrambi i coniugi ed essere d’accordo. Inoltre, se uno dei due coniugi si trova in un’altra città o all'estero, può sottoscrivere la domanda con firma autenticata davanti all'autorità consolare o ad un notaio. Se uno dei due coniugi si trova in carcere, può sottoscrivere la domanda con firma autenticata davanti al direttore del carcere; l’altro coniuge potrà provvedere al deposito e alla firma della domanda in cancelleria. Il giorno dell’udienza il detenuto dovrà essere tradotto per la comparizione, su sua richiesta. |
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LINK | Regime fiscale degli assegni: Vedi scheda assegni separazione e divorzio
Per avere COPIE di DIVORZI E SEPARAZIONI (sentenze e verbali) vedi TABELLA
Certificato art. 39 regolamento ce 2201/2003 sulle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale.
Linee Guida 18.10.2022 condizioni di separazione consensuale
https://www.ufficigiudiziarigenova.it/allegatinews/A_59314.pdf |
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NOVITA': Convenzioni negoziazione assistita e procedura semplificata in Comune | Legge 162/2014 di conversione del D.L. 132/2014. Tale norma ha introdotto nuove modalità di divorzio: -Convenzione di negoziazione assistita da uno o piu' avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio (art. 6 legge 162/2014) [articolo in vigore dall’11/11/2014] - Vedi linee guida diramate dalla Procura della Repubblica in ordine alle convenzioni di negoziazione assistita ex art. 6 Legge 162/2014. -Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile (art . 12 Legge 162/2014) [articolo in vigore dall’11/12/2014] Per approfondimenti vedi scheda
NB a decorrere dal 22/06/2022 la Convenzione di Negoziazione Assistita si applica altresì ai conviventi di fatto (Art.1 comma 36 e ss L 76/2016). |
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SPESE STRAORDINARIE | La Sezione IV Famiglia, nella riunione del 15/09/2016, ha espresso il proprio orientamento uniforme in relazione alle spese straordinarie per il mantenimento dei figli, chiarendo quali tra dette spese richiedono il preventivo accordo tra i genitori e quali no. Vedi protocollo |
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TRASFERIMENTI IMMOBILIARI | Nella riunione del 16/09/2022 la Sezione IV Famiglia alla luce di quanto disposto dalla sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 21761 del 29/07/2021 ha formalizzato il mutamento di giurisprudenza nel senso di consentire nuovamente i trasferimenti immobiliari all'interno delle procedure di separazione e divorzio, nonché nei procedimenti camerali in materia di mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio.
Di seguito il link di rinvio al verbale nel quale sono indicate le linee guida e le modalità operative
https://www.ufficigiudiziarigenova.it/allegatinews/A_59780.pdf
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