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  AMMINISTRATORE CONDOMINIO - REVOCA
 

TRIBUNALE

COS'E' E’ una procedura che serve a salvaguardare i diritti dei condomini.

LEGGI E REGOLAMENTI

Art. 1129 – 1131 cod. civ..
CHI
Può essere richiesta da uno o più condomini, nei seguenti casi:
- se per due anni l’amministratore non ha reso il conto della sua gestione;
- quando vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità;
- quando omette di dare comunicazione all’assemblea di citazioni o provvedimenti amministrativi che eccedono le sue attribuzioni

E’ competente il Tribunale del luogo dove si trova il condominio (è la terza sezione che se ne occupa)
COME
Con ricorso indirizzato al Presidente del Tribunale, da depositare alla Segreteria della Presidenza (il quale viene poi iscritto al Ruolo Volontaria Giurisdizione ed assegnato alla terza sezione civile) allegando ogni documento utile a sostegno della richiesta (verbali di assemblea,etc.)
Occorre il legale, in quanto la procedura ha carattere sostanzialmente contenzioso e si svolge in contraddittorio con l’amministratore.

DOVE Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale di Genova: Segreteria della Presidenza - 11° piano - stanza 90– tel. 010/5692829
Orario: da lunedì a venerdì 8,30 – 13,30

COSTO - € 70,00 contributo unificato
- marca amministrativa € 8,00 per diritti forfettizzati di notifica
 
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P.za Portoria 1 - Piano Terra 16121 - GENOVA Tel: 010/569 - 2787 - 2789 - 2790 Fax: 010/569 - 2616