Archivio dei Comunicati dell'URP

08/01/2016 - Decreto Legislativo 15 dicembre 2015 n. 221
Sulla GU n.3 del 5-1-2016 è pubblicato il decreto legislativo in oggetto recante "Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 25  ottobre  2012,  che   istituisce  norme  minime  in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato  e che  sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI."
 
Entrata in vigore:  20-1-2016  

Si segnala , in particolare, la previsione dell’art. 2  della possibilità per lo straniero vittima di reato  di depositare una denuncia o querela nella  propria lingua.
<<Art. 2   1. Alle norme di attuazione, di  coordinamento  e  transitorie  del codice di procedura penale, approvate con il decreto  legislativo  28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo l'articolo 107-bis e' inserito il seguente:
 «Art. 107-ter. (Assistenza dell'interprete per la  proposizione o presentazione di denuncia o querela).- 1. La persona offesa che non conosce la lingua italiana, se presenta denuncia  o  propone  querela dinnanzi alla  procura  della  Repubblica  presso  il  tribunale  del capoluogo del distretto, ha diritto di utilizzare una  lingua  a  lei  conosciuta.  Negli  stessi  casi  ha  diritto  di  ottenere,   previa richiesta,  la  traduzione   in   una   lingua   a   lei   conosciuta dell'attestazione di ricezione della denuncia o della querela.»;
b) dopo l'articolo 108-bis e' inserito il seguente:    «Art. 108-ter. (Denunce e querele per reati commessi  in  altro Stato dell'Unione europea). - 1. Quando la persona offesa denunciante
o querelante sia residente o abbia il domicilio nel territorio  dello Stato, il  procuratore  della  Repubblica  trasmette  al  procuratore generale presso la Corte di appello le denunce o le querele per reati commessi in  altri  Stati  dell'Unione  europea,  affinche'  ne  curi l'invio all'autorita' giudiziaria competente.».

 

Dlgs_15_12_ 2015_212
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