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26/11/2014 - Legge 11 agosto 2014, n. 117 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L 92/2014 - Rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati in situazione di sovraffollamento carcerario.
Il decreto legge 92/2014 contentente "Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, nonche' di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile", pubblicato sulla GU Serie Generale n.147 del 27-6-2014 (Entrata in vigore del provvedimento: 28/06/2014) è stato convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 117 (G.U. n.192 del 20-8-2014). Tale norma ha introdotto un insieme di rimedi idonei a offrire una riparazione adeguata del pregiudizio derivante dal sovraffollamento carcerario.
Mentre prima ci si rivolgeva direttamente alla Corte europea dei diritti dell'uomo, adesso è possibile percorrere la via giurisdizionale interna. Le modalità di ricorso variano a seconda che la persona sia o meno ancora detenuta.
La persona detenuta si deve rivolgere al Magistrato di sorveglianza territorialmente competente (art. 35 ter comma 1 legge 26 luglio 1975,n.354). La persona non più detenuta deve presentare apposito ricorso al Giudice civile competente, individuato nel Tribunale del capoluogo del Distretto di residenza. Il ricorso può essere presentato personalmente o tramite difensore (art. 35 ter comma 3 legge 26 luglio 1975,n.354)
Le disposizioni transitorie (art.2 Decreto legge 92/2014) prevedono che coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge - 28/06/2014 - hanno cessato di espiare la pena detentiva o non si trovano piu' in stato di custodia cautelare in carcere, possono proporre l'azione di cui all'articolo 35-ter, comma 3 Legge 26/07/1975, n. 354, entro il termine di decadenza di sei mesi decorrenti dalla stessa data (28/12/2014).
Chi ha già presentato ricorso davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo e non ha ancora ricevuto una decisione sulla ricevibilità del ricorso, ha la possibilità, entro sei mesi dall'entrata in vigore del DL n.92/2014 - ossia entro il 28/12/2014 - di avanzare la richiesta ex art.35 ter L.354/1975.

Legge 117/2014
Rimedi risarcitori scheda
Decreto Legge 92/2014
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