Come fare per.. Servizi Penali


riabilitazione penale
DOVE

La domanda va’ presentata al Tribunale di Sorveglianza esistente nel distretto in cui la persona ha la residenza.

Per i residenti all’estero è competente il Tribunale di Sorveglianza del luogo dell’ultima residenza/luogo di condanna.

I residenti nel distretto della Corte di Appello di Genova devono presentare la domanda al Tribunale di Sorveglianza di Genova  - via XII Ottobre 3, 3° piano - Tel. 010/5691

Orario: da lunedì a sabato : 10,00 – 13,30

COS'E'

La riabilitazione penale è una procedura che consente alla persona condannata, che ha manifestato sicuri segni di ravvedimento, di ottenere l’estinzione delle pene accessorie (es. interdizione dai pubblici uffici) e di ogni altro effetto penale della condanna: la persona riacquista così le capacità eventualmente perdute. 

Della concessa riabilitazione è fatta annotazione sul certificato penale.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Artt. 178 - 179 codice penale. Legge 11/06/2004 n. 145

CHI

La persona che, avendo riportato una condanna penale, si trovi nelle seguenti condizioni:

  • siano trascorsi almeno 3 anni (8 anni se vi è stata dichiarazione di recidiva - art. 99 commi 2, 3, 4; 10 anni se vi è dichiarazione di delinquenza abituale - artt. 102 - 103; o di delinquenza professionale - art. 105; o di delinquenza per tendenza - art. 108) dal momento in cui la pena è estinta [cioè, terminata l’espiazione della pena inflitta con la sentenza per la quale si vuole essere riabilitati (fine pena per il detenuto), o dal pagamento della multa - ammenda in caso di condanna a pena pecuniaria, o dalla data del passaggio in giudicato (irrevocabilità) della sentenza in caso di pena sospesa] o  dalla data dell’entrata in vigore della legge di indulto L. 31/07/06 n. 241  -G.U. n. 176 del 31/07/06 -   in vigore dal 1/08/06 nel caso di indulto].
  • durante il periodo la condotta sia stata buona (non ci devono essere denunce o pendenze in corso);
  • devono essere stati risarciti i danni alle parti lese (indipendentemente dalla loro costituzione come parte civile).
  • Il richiedente non deve essere stato sottoposto a misura di sicurezza (o la misura di sicurezza deve essere stata revocata) e deve aver adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato (risarcimento del danno), salvo che dimostri di trovarsi nell’impossibilità di adempiere.
  • Pagamento spese processuali.

L’interessato ottiene la riabilitazione sia in relazione alle sole sentenze da esso indicate, sia a tutte le condanne riportate (è possibile la riabilitazione parziale).

COME

La domanda in carta semplice (v. modulistica) può essere depositata dell’interessato o dal difensore formalmente nominato o con delega con firma autenticata.
La domanda può essere anche generica se il richiedente non ricorda la data della o delle sentenze. A richiesta, viene rilasciata ricevuta del deposito.
NOTA BENE:  Per accelerare l’istruttoria, è opportuno allegare copia del/dei provvedimenti per i quali si chiede la riabilitazione e il certificato di pagate spese.

RISARCIMENTO

In tutti i casi nei quali vi è una parte offesa, indipendentemente dalla costituzione di parte civile e, quindi, da  condanna al risarcimento del danno, occorre produrre la documentazione riguardante il risarcimento del danno provocato  e specificatamente:
a) dichiarazione della persona offesa o degli eredi di aver ricevuto il risarcimento e di ritenersi soddisfatta, accompagnata da copia del documento di identità della persona offesa;
b) nel caso la persona offesa o gli eredi rifiutino il risarcimento o non siano rintracciabili, documentazione dei tentativi effettuati per rintracciarli;  se rintracciabili,  si puo’ fare un’offerta  a mezzo di raccomandata  A/R, dando un termine per  la accettazione.
c) nel caso non sia possibile il risarcimento per rifiuto o per non rintracciabilità delle persone offese, può essere effettuata una donazione equivalente  ad un’associazione che curi gli interessi di vittime di reati analoghi o, in mancanza di esse, a qualsiasi associazione no profit.
d) documentazione comprovante condizioni personali o economiche disagevoli, nel caso esse impediscano, anche parzialmente, il risarcimento o l’attività riparatoria.

 

COSTO

Tale procedura è esente da spese, bolli e diritti.

ITER

L’istruttoria è a carico dell’ufficio che provvede all’acquisizione delle copie delle sentenze, dei certificati del campione penale ecc. e dura alcuni mesi. L’ordinanza viene pronunciata de plano, senza udienza. (VEDI NORME)
L’ordinanza con la quale viene decisa la richiesta di riabilitazione viene comunicata al richiedente ed a tutti gli Uffici interessati, compreso il Casellario, a cura dell’ufficio.

La riabilitazione può essere revocata se la persona riabilitata commette un nuovo delitto non colposo entro 7 anni, per il quale sia inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a 2 anni, o un’altra pena più grave.

IPOTESI BREVE

Se la pena inflitta non è superiore a 1 anno e il danno è stato interamente riparato la pena rimane sospesa per un anno e la riabilitazione è concessa allo scadere di quel termine.

RIABILITAZIONE DA MISURE DI PREVENZIONE

Ai sensi dell’art. 70  del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 <<Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136>> , chi è stato sottoposto a misure di prevenzione di carattere personale,  dopo tre anni dalla cessazione della misura di prevenzione personale, può chiedere la riabilitazione, che è concessa, se il soggetto ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta
 COMPETENZA: Corte di Appello nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria che dispone l'applicazione della misura di prevenzione o dell'ultima misura di prevenzione
DISPOSIZIONI: Si applicano,  in quanto compatibili le disposizioni  del c.p.p.  riguardanti la riabilitazione  penale.