Come fare per.. Servizi Penali


patrocinio a spese dello stato – penale
DOVE

 La domanda è presentata (o inviata) all’ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo e, quindi:
- alla cancelleria del G.I.P., se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari
- alla cancelleria del giudice che procede, successivamente;
- alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, se il procedimento è davanti alla Corte di Cassazione.

L’istanza non può essere presentata direttamente in udienza  (vedi art. 93 T.U. come modificato dal D.L.  23 maggio 2008, n. 92   convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 24 luglio 2008, n. 125).

COS'E'

E’ un istituto che permette alla persona non abbiente di ottenere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato nell’ambito di un procedimento penale (o penale militare)

ESCLUSIONI

Il patrocinio a spese dello stato è escluso:

  • nei procedimenti penali per reati di evasione in materia di imposte;
  • se il richiedente è assistito da più di un difensore (è ammesso invece, ora, nei procedimenti relativi a contravvenzioni);
  • per i condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa, e connessi al traffico di tabacchi e agli stupefacenti (novità introdotta dal pacchetto sicurezza - legge 125/2008)
RIFERIMENTI NORMATIVI

artt. 74 – 114 Testo Unico Spese Giustizia D.P.R. 30/05/02 n.115 
Artt. 3 e 10 TUIR

CHI

I cittadini italiani, gli stranieri e gli apolidi residenti nello stato, non abbienti, cioè titolari di reddito imponibile non superiore al tetto fissato dalla legge.

La domanda può essere proposta da chi sia indagato, imputato, condannato, offeso dal reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile o civilmente obbligato per l’ammenda.
Può essere proposta inoltre da chi (offeso dal reato - danneggiato) intenda esercitare azione civile per risarcimento del danno e restituzioni derivanti da reato (quando le ragioni non risultino manifestamente infondate).

Per gli stranieri non residenti nello Stato  la giurisprudenza ha chiarito  che il beneficio spetta anche agli  stranieri comunitari ed extracomunitari anche se irregolarmente presenti sul territorio dello Stato; gli stessi  possono indicare in luogo del numero di codice fiscale i dati di cui all’art.4 del DPR 605/1973, ovvero nome e cognome, luogo e data di nascita sesso e domicilio fiscale ( cfr ordinanza Corte Costituzionale 15.5.2004 n.144,  Cass Pen Sez IV 10.3.2003 n. 2684).

Inoltre la persona offesa dai reati di cui agli articoli 609 -bis , 609 -quater e 609 -octies del codice penale (vittime dei reati di violenza sessuale, atti sessuali con minorenni e violenza sessuale di gruppo) può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dalla legge.

REDDITO

Il reddito IMPONIBILE dell’interessato non deve superare   . 12.838,01 ( limite elevato con DM 10 maggio 2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2023 ) ante elevato con DM Giustizia 23.07.2020 G:U: 24 del 30.01.2021 decorrenza 15.02.2021 - ANTE DM Giustizia 16.01.2018  GU N 49 del 28-2-2018,  ante  elevato con DM   7/05/2015  G.U. n.186  del 12/08/2015 con decorrenza 27/08/2015 , ante  DM 1/04/2014 - G.U. n. 169 del 23/07/2014  con decorrenza 7/08/2014 e modificabile ogni due anni dal Ministro della Giustizia ) [ Ante 11.528,41 - ante 11.369,24 -  ante euro 10.766,33 - ante euro 10.628,16]
Attenzione: il reddito imponibile non è  il reddito ISEE

Se l’interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito, ai fini della concessione del beneficio, è costituito dalla somma dei redditi di tutti i componenti la famiglia. In questo caso il limite di reddito è elevato di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Si tiene conto solo del reddito dell’interessato nelle cause che hanno per oggetto diritti della personalità o se, nello stesso processo, gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare conviventi.
Nella determinazione dei limiti di reddito si tiene conto anche dei redditi che sono esenti da irpef o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero a imposta sostitutiva. 

Aggiornamento 15/11/2010: il reddito imponibile ai fini dell’Irpef è quello definito dall’art. 3 del TUIR come reddito complessivo del soggetto, formato da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10 TUIR

Vedi Risoluzione Agenzia Entrate 15/E 28/01/2008 e Risoluzione Agenzia Entrate 159/E del 15/06/2009

Vedi anche scheda Assegni da separazione e divorzio

DEROGHE AL REDDITO

La vittima dei  reati di maltrattamenti ai danni di familiari o conviventi e di stalking  è ammessa al gratuito patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito (il gratuito patrocinio a prescindere dal reddito è previsto anche per le vittime di mutilazioni genitali femminili) Vedi Legge 16/10/2013 n.119.

La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies (violenza sessuale) del codice penale può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito.

STRANIERI CERTIFICAZIONE CONSOLARE

Se il richiedente è straniero (extracomunitario), per i redditi prodotti all’estero, la domanda deve essere accompagnata da una certificazione dell’autorità consolare competente che attesti la verità di quanto dichiarato nella domanda.
CERTIFICAZIONE CONSOLARE PER STRANIERI EXTRACOMUNITARI: si ritiene  sufficiente la richiesta alla autorità consolare dello stato di appartenenza dello straniero che attesti la sussistenza / insussistenza di redditi prodotti all’estero
E’ quindi sufficiente dimostrare di avere spedito la richiesta al Consolato mediante raccomandata A/R,  chiedendo  al Consolato risposta entro 30 gg. dal ricevimento della raccomandata;  trascorsi i  30 giorni dal ricevimento della raccomandata da parte del Consolato senza che questo risponda, è possibile ritenere che la risposta sia quella negativa (cioè non esistono redditi all’estero per il richiedente).
In tal  caso  la certificazione può essere  sostituita da autocertificazione  (vedi modulistica)

Se l’autorità consolare competente dichiari (con proprio provvedimento scritto) di non essere in grado di attestare la veridicità di quanto dichiarato dal cittadino, quest’ultimo sostituisce tale certificazione consolare con una autocertificazione(vedi modulistica)

 

COME

Con domanda (v. modulistica) in carta semplice che deve essere:

  • sottoscritta dall’interessato (con firma autenticata dal funzionario che riceve la domanda o dal difensore che la deposita);
  • depositata dall’interessato, dal difensore o trasmessa a mezzo raccomandata A/R alla cancelleria del magistrato davanti al quale pende il processo. 

Se il richiedente è detenuto, la domanda può essere presentata al direttore dell’istituto carcerario; se è agli arresti domiciliari o sottoposto a misura di sicurezza ad un ufficiale di polizia giudiziaria. Questi soggetti ne curano la trasmissione al magistrato che procede.

La domanda, deve contenere:

  • la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (e l’indicazione del processo, se già pendente);
  • le generalità dell’interessato e dei componenti della famiglia e i relativi codici fiscali;
  • l’autocertificazione riguardante l’esistenza delle condizioni di reddito previste per la concessione del beneficio; 
  • l’impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell’ammissione al beneficio (termini: trenta giorni dopo la scadenza del termine di un anno a partire dal deposito della domanda di ammissione o dalla precedente comunicazione di variazione del reddito) 

Se il richiedente è straniero (extracomunitario), per i redditi prodotti all’estero, la domanda deve essere accompagnata da una certificazione dell’autorità consolare competente che attesti la verità di quanto dichiarato nella domanda. (se  l’autorità consolare competente dichiari (con proprio provvedimento scritto) di non essere in grado di attestare  la veridicità di quanto dichiarato dal cittadino, quest’ultimo sostituisce tale certificazione consolare con una autocertificazione)

Se l’interessato straniero è detenuto, internato per esecuzione di misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare di cui sopra può essere prodotta entro venti giorni dalla data di presentazione dell’istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell’interessato (ma vale comunque la sostituibilità con autocertificazione).

Il giudice che procede può chiedere all’interessato la documentazione necessaria per accertare la verità del contenuto della domanda.

La falsità o le omissioni nell’autocertificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni o nelle comunicazioni contenute o allegate alla domanda sono punite con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da € 309,87 a € 1.549,37; la pena è aumentata se da questi fatti consegue l’ottenimento od il mantenimento del beneficio; la condanna comporta la decadenza dal beneficio con effetto retroattivo ed il recupero delle somme corrisposte dallo Stato a carico del responsabile.

DURATA

L’ammissione è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed incidentali, comunque connesse.

Nella fase dell’esecuzione, nel procedimento di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nei processi relativi all’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del Tribunale di Sorveglianza (sempre che l'interessato possa o debba essere assistito da un difensore) occorre presentare autonoma richiesta di ammissione al beneficio. 

Nei procedimenti civili per il risarcimento del danno o restituzioni derivanti da reato, (quando le ragioni non risultino manifestamente infondate) l’ammissione al patrocinio a spese dello stato ha effetti per tutti i gradi di giurisdizione.

EFFETTI

L’ammissione al beneficio produce come principali effetti:

  • Difesa da parte di un difensore di fiducia che l’interessato sceglie tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello stato tenuti presso i consigli dell’ordine e, nei casi previsti dalla legge, la possibilità di nominare un consulente tecnico e un investigatore privato autorizzato. Il difensore e il consulente ricevono un compenso anticipato dall’erario, che viene liquidato dal Gip anche se l’azione penale non viene esercitata.

N.B.: il difensore ed il consulente tecnico non possono chiedere o percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a nessun titolo; altrimenti commettono grave illecito disciplinare. 

Quando viene nominato un difensore d’ufficio la persona deve essere informata delle norme relative al patrocinio gratuito e dell’obbligo, altrimenti, di retribuire il difensore d’ufficio.

- Gratuità delle copie degli atti processuali necessari per la difesa;

- Anticipazione da parte dell’Erario di:

  • onorari e spese dovuti al difensore, indennità e spese dei consulenti tecnici di parte, investigatori privati autorizzati, ausiliari del magistrato; 
  • indennità dovute ai testi;
  • indennità e spese di viaggio spettanti ai magistrati e agli ufficiali giudiziari;
  • indennità, diritti e spese di notifica dovute agli ufficiali giudiziari; 
  • indennità di custodia;
  • spese per la legale pubblicità dei provvedimenti giudiziari.

Tutti questi effetti decorrono dalla presentazione dell’istanza o dal suo ricevimento o dal primo atto compiuto con l’assistenza del difensore, se viene fatta riserva di presentare l’istanza e questa viene presentata entro 20 giorni.

TEMPI E ITER

Il giudice competente, entro 10 giorni da quando è stata presentata la domanda o da quando è pervenuta, verifica l’ammissibilità della domanda e decide sulla stessa in uno dei seguenti modi:

  • può dichiararla inammissibile;
  • accogliere l’istanza, ammettendo l’interessato al beneficio, se in base all’autocertificazione ricorrono le condizioni di reddito previste;
  • respingere l’istanza, se ha fondati motivi per ritenere che l’interessato non si trovi nelle condizioni economiche dichiarate, tenuto conto del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari e delle attività economiche svolte, e delle risultanze del casellario giudiziale (novità introdotta dal decreto sicurezza) (prima di provvedere può trasmettere la domanda e l’autocertificazione alla Guardia di Finanza per le opportune verifiche, ma anche in questo caso deve provvedere sull’istanza del termine di dieci giorni).

Sulla domanda il giudice decide con decreto motivato che viene depositato nella cancelleria e del deposito viene dato avviso all’interessato.

Se l’interessato è detenuto il decreto gli viene notificato.

In ogni caso, copia della domanda e del decreto che decide sull’ammissione al beneficio, sono trasmesse all’ufficio finanziario territorialmente competente che verifica il reddito e può far effettuare la verifica della posizione fiscale dell’istante.

Se risulta che il beneficio è stato erroneamente concesso chiede la revoca del beneficio. 

Il magistrato che procede revoca l’ ammissione:

  • se l’interessato non comunica le variazioni dei limiti di reddito;
  • se il reddito risulta variato così da escludere l’ammissione;
  • su richiesta dell’ufficio finanziario, presentata entro 5 anni dalla definizione del processo, se mancavano le condizioni di reddito. (Il provvedimento è impugnabile solo in Cassazione, senza effetto sospensivo).
RICORSI

Contro il provvedimento di rigetto, l’interessato può presentare ricorso al presidente del Tribunale o della Corte d’Appello, entro venti giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.

Il ricorso è notificato all’ufficio finanziario; l’ordinanza che decide sul ricorso è notificata, entro 10 giorni, all’interessato e all’ufficio finanziario che, nei 20 giorni successivi, possono proporre ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato. 

In base alla Nota del Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia del 6/05/03, i ricorsi avverso i provvedimenti di rigetto delle istanze sono assoggettati al pagamento del contributo unificato nella misura di € 98,00 (oltre a € 27,00 di diritti forfetizzati per la notifica)

COSTO

Nessuno

AZIONI DI RECUPERONel caso di revoca del beneficio si recupera quanto è stato anticipato.