Come fare per.. Altri servizi Civili


opposizione a sanzione amministrativa (ricorsi contro multe)
Scheda aggiornata al 09/06/2020
DOVE

Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale – 11° piano – stanza 32 - Ruolo generale –Tel. 010/5693014
Orario: lunedì – venerdì ore 9,00 – 13,00 
sabato 9,00 – 12,00 solo atti urgenti

 

Presso gli  Uffici del Giudice di Pace
G.d.P. di Genova - via De Amicis 2 - Ruolo generale – piano 7 stanza 20
Tel. 10/569 4184 - 4185
Orario: dal lunedì al venerdì 9,00 – 13,00
sabato 9,00 – 12,00 solo atti  scadenti

COMPETENZA

GIUDICE DI PACE    
Salvo previsioni di norme speciali e quanto segue:

TRIBUNALE
nei seguenti casi:

  1. se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a € 15.493.
  2. se, essendo la violazione punita con sanzione proporzionale senza  previsione di un massimo, la sanzione applicata è di importo superiore a € 15.493
  3. quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quella pecuniaria, con le eccezioni previste dalla lett. c) comma 5° art. 6 D.Lgs. 150/2011

ATTENZIONE: la regola del valore non si applica alla materia degli assegni (legge 386/1990) e delle violazioni al codice della strada (D. Lgs. 285/1992), per le quali è sempre competente il giudice di pace.

MATERIE PARTICOLARI:

  • tutela del lavoro, igiene sui luoghi di lavoro, prevenzione  infortuni sul lavoro
  • previdenza ed assistenza obbligatoria (vedere nelle note in calce)
  • urbanistica ed edilizia
  • tutela dell’ambiente dall’inquinamento, flora, fauna e aree protette
  • igiene degli alimenti e delle bevande
  • valutaria
  • di antiriciclaggio
COS'E'

Nei termini specificati sull'atto che si impugna - che decorrono dalla notifica del verbale di contestazione, dell’ingiunzione di pagamento da parte di un’autorità amministrativa o della cartella esattoriale - l' interessato può proporre opposizione (ricorso) davanti al Giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione. L'opposizione può avere ad oggetto anche le sanzioni accessorie (es. confisca).

RIFERIMENTI NORMATIVI

artt 6 - 7 D.Lgs. 150/2011

L. N° 689 del 24/11/1981 artt. 22

Art. 204 bis C.d. S.

CHI

Per le opposizioni di competenza del Giudice di Pace, il ricorso può essere:

A) PRESENTATO:

  • Personalmente dall’interessato (se trattasi di Società, dal suo legale rappresentante) . In particolare, per le sanzioni del Codice della Strada, dall’INTESTATARIO del mezzo, ed eventualmente - anche in solido - dal CONDUCENTE del mezzo (in questo caso firmato da entrambi)
  • Da un delegato (occorre delega con firma e fotocopia documento identità dell’interessato)
  • Da un avvocato di regolare mandato.

B) SPEDITO PER POSTA (raccomandata con ricevuta di ritorno)

C) REGISTRATO SUL SITO del giudice di pace accessibile dal sito giustizia o dal portale PST : in questo caso  deve comunque essere presentato all’Ufficio  o spedito a  mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Per le opposizioni di competenza del Tribunale il ricorso deve essere presentato personalmente dall’intestatario dell’infrazione (se si tratta di società, dal suo legale rappresentante) oppure da un avvocato munito di regolare mandato.

Nei giudizi di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente.

 

COME

Si può utilizzare il modulo GDP o, in base alla competenza, il modulo Tribunale (v. modulistica)

Il  termine  per l'opposizione   avverso i verbali codice della strada e le ordinanze ingiunzione  è di  30 giorni  per le violazioni accertate a partire dal 6 ottobre 2011.

NOTA BENE Il ricorso deve contenere l’indicazione completa di tutte le prove sulle quali il ricorso è fondato  (elenco completo delle prove documentali e dei testi di cui si chiede l’ammissione,  con indicazione anche dei relativi capitoli di prova).

COSTO
  • contributo unificato in base al valore VEDI tabella GdP (vedi tabella) o per Tribunale  tabella contributo unficato.
  • 1 versamento per diritti forfetizzati di notifica da € 27,00 per sanzioni d'importo superiore a € 1.033,00

NB Il pagamento del contributo unificato e dei diritti forfetizzati dal prossimo 1 marzo 2023 dovranno essere effettuati esclusivamente in modalità telematica sul sito internet PST.GIUSTIZIA.IT ove alla sezione SERVIZI , voce PAGAMENTO PAGOPA UTENTI NON AUTORIZZATI, selezionare il pulsante ACCEDI, cliccare sulla voce ALTRI PAGAMENTI e poi NUOVO PAGAMENTO.

La ricevuta del pagamento dovrà poi essere prodotta/allegata al ricorso.

ATTENZIONE :
- In caso di ricezione di ricorsi privi di contributo unificato l’ufficio recupererà le somme dovute, eventualmente maggiorate di  interessi e spese, tramite i competenti servizi di riscossione tributi.
- In caso di omessa indicazione del codice fiscale del ricorrente il contributo unificato dovuto verrà aumentato del 50% , ai sensi dell’art. 13, co.3 del T.u. 115/2002.

DOCUMENTI

Occorre depositare:

  • originale con indicazione obbligatoria del codice fiscale   e quattro fotocopie del ricorso ex art. 22 L. 689/81;
  • originale e quattro fotocopie fronte-retro della cartella esattoriale o del verbale di contestazione o dell’ordinanza prefettizia;
  • una fotocopia degli eventuali documenti che si intendono allegare
  • copia documento di riconoscimento valido del ricorrente
  • marche contributo unificato e diritti notifica (vedi sopra)
ITER

Alla parte, che non ha fatto dichiarazione di residenza o elezione di domicilio ai  sensi dell’art. 319 c.p.c. , ossia nel comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace, le notificazioni e le comunicazioni  durante il procedimento possono essere fatte presso la cancelleria, salvo contrarie disposizioni di legge.[ Art. 58 disp att. C.p.c. - Mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio].
   
L’opponente, che ha dichiarato la residenza o eletto domicilio in un comune diverso da quello dove ha sede il giudice  di Pace competente, può chiedere la comunicazione della data dell’udienza con mezzi differenti dal deposito in cancelleria  (fax o indirizzo e-mail).

Vedi Sentenza Corte Costituzionale n.  365 del 22/12/2010

Il Giudice fissa l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé e ordina all’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare gli atti relativi all’accertamento. All’udienza le parti possono stare in giudizio personalmente. Se l’opponente non compare senza un valido e giustificato motivo, il Giudice (con ordinanza appellabile) convalida il provvedimento opposto, salvo che l’illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall’opponente o che l’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato non abbia presentato la documentazione.
Dopo l’istruttoria, il Giudice decide con sentenza appellabile in Tribunale e immediatamente ricorribile in Cassazione  nel caso di inammissibilità pronunciata per essere il ricorso proposto fuori termine (vedi ordinanza Cassazione  28147 del 25.11.09)
Con la sentenza il giudice determina l’importo della sanzione tra il minimo e il massimo edittale; la stessa deve esser pagata entro 30 giorni dalla notifica della sentenza a favore dell’amministrazione alla quale appartiene l’ente accertatore.
Se il giudice rigetta l’opposizione, non può escludere le sanzioni accessorie.
L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, se richiesto e  concorrendo gravi motivi, la disponga con ordinanza. In caso di pericolo imminente di danno grave e irreparabile, il giudice può anche disporre la sospensione con decreto pronunciato fuori udienza.

PREVIDENZA E ASSISTENZA

Contro l’iscrizione a ruolo di contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, unitamente alle sanzioni e somme aggiuntive, il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro (art. 24 decreto legislativo 26/02/99 n. 46) con l’assistenza obbligatoria del difensore entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all’ente impositore ed al concessionario. La procedura è esente da bolli e diritti.

CANONI RAI

E' competente l'Agenzia delle Entrate o, in mancanza dell'Agenzia delle Entrate nel proprio Comune, la Direzione Regionale delle Entrate, alle quali si presenta un'istanza di autotutela ai sensi del D.P.R. 287/92 e D.M. 37/97

SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA STUPEFACENTI

E’ competente il Giudice di Pace del luogo dove ha sede il Prefetto che ha pronunciato il provvedimento impugnato; per i minorenni è competente il Tribunale per i Minori.

NEWS

Riforma codice strada - Legge 29/07/2010 n. 120 ( G.U. 175 del 29/07/2010)   
Testo - Circolare Ministero Interno.
L’art. 36 della legge ha modificato i termini di notifica dei verbali di contestazione delle violazioni al CdS: per le violazioni commesse dopo la data dell’entrata in vigore della legge (13 agosto 2010) il termine di notifica passa da 150 a 90 giorni.
Eccezione: nel caso di contestazione immediata al conducente del mezzo, la notifica al diverso proprietario deve essere effettuata entro 100 giorni.

Decreto Legislativo 1/09/2011 n. 150 (taglia-riti) in vigore dal 6/10/2011 ha ridotto i termini per i ricorsi al giudice di Pace avverso i verbali codice della strada e le ordinanze ingiunzione da 60 a 30 giorni.
La Circolare Ministero Interno - Dipartimento Pubblica Sicurezza del 30/09/2011  fornisce direttive sul contenuto dell'art. 7 comma 3 del D.Lgs. 150/2011.
La circolare chiarisce che il nuovo termine si applica alle violazioni accertate a partire dal 6 ottobre 2011.