Come fare per.. Persona


autorizzazione a vendere proprietà di incapace
Scheda aggiornata al 08/06/2020
DOVE

 Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale di Genova – Volontaria giurisdizione Famiglia - 6° piano – stanza 74 - Tel. 010/5692624

Orario: lunedì – venerdì: ore 9,00 – 13,00 – sabato   chiuso

 

COS'E'

Quando occorre procedere a determinati atti nell'interesse di un incapace (minore di età sottoposto a tutela, inabilitato o interdetto) il genitore, il tutore o il curatore devono chiedere l’autorizzazione del Tribunale. L'autorizzazione del Tribunale occorre per vendere beni immobili e beni mobili; per costituire pegni o ipoteche; procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi, fare compromessi e transazioni o accettare concordati.
L'autorizzazione è data su parere del giudice tutelare.
Vedi scheda atti straordinaria amministrazione a favore di incapace

[Se si tratta di minore sottoposto a responsabilità genitoriale, non occorre autorizzazione per la vendita di beni mobili; per la vendita degli immobili è sufficiente l'autorizzazione del giudice tutelare, ad eccezione di quelli acquistati mortis causa, finchè l'acquisto non è perfezionato (in altre parole occorre l'autorizzazione del Tribunale per vendere immobili accettati con beneficio di inventario).
Vedi scheda atti straordinaria amministrazione a favore di minori scheda autorizzazione a vendere beni ereditari ]

 

[ Se si tratta di persona  sottoposta ad amministrazione  di sostegno per la vendita degli immobili è sufficiente l'autorizzazione del giudice tutelare vedi scheda Amministrazione di sostegno .]

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 320 cod. civ. - Art.375 cod. civ. - Art.394 cod. civ. - Art.424 cod. civ. - Art.747 c.p.c. - Art.732 c.p.c. - Art.783 c.p.c.

CHI

Il genitore del minore, il curatore dell’inabilitato, il tutore dell’interdetto o del minore ed il curatore dell’eredità giacente, che possono anche farsi rappresentare da un avvocato o da un notaio.
E' competente il Tribunale del luogo di residenza dell’incapace.
In caso di eredità giacente o di beni pervenuti a seguito di successione, il Tribunale del luogo di apertura della successione.

COME

La domanda per ottenere l’autorizzazione alla vendita è diretta al Tribunale.

COSTO
  • ESENTE DA CONTRIBUTO UNIFICATO per il minore, gli interdetti e gli inabilitati
    (nel  caso di eredità giacente o di esecutore testamentario contributo unificato € 98,00).
  • versamento € 27,00 diritti forfetizzati di notifica.
INOLTRE

E' opportuno, per la complessità tecnica che li contraddistingue, che questi ricorsi vengano predisposti o supervisionati dal notaio che stipulerà l'atto o da un legale.
Il parere del Giudice Tutelare   è acquisito d'ufficio (Il parere non occorre nell’eredità giacente) Competente per il parere è il Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore o del tutore.
Le parti si recheranno dal notaio per la vendita, muniti della copia autentica del decreto di autorizzazione del Tribunale. (La copia dell’autorizzazione può essere rilasciata a colui che ha presentato la domanda o ad un rappresentante munito di delega).

E’ necessario n ogni caso allegare:

  • originale della perizia asseverata (recente, non altre) e tutti i documenti relativi a situazioni e beni indicati nella domanda;
    NOTA BENE: nel caso di eredità giacente e di esecutore testamentario NON occorre la perizia;
  • copia semplice  della nomina del tutore/curatore/amministratore, se vi è tutela/curatela o del verbale di giuramento dello stesso.
TEMPI

L’autorizzazione del Tribunale viene rilasciata dopo circa 40 giorni dal deposito in Tribunale della domanda.

NOTA BENE

E' opportuno, per la complessità tecnica che li contraddistingue, che questi ricorsi vengano predisposti dal notaio che stipulerà l'atto o da un legale.