Per l'autorizzazione a vendere beni di eredità accettate con beneficio di inventario, è necessario presentare ricorso al Tribunale – Giudice delle Successioni del luogo in cui si è aperta la successione e, più precisamente sia per l’autorizzazione alla vendita di beni immobili sia per l’autorizzazione alla vendita di beni mobili (es. quote azionarie)
Occorre allegare all’istanza: - nota di iscrizione a ruolo compilata (volontaria giurisdizione) Codice 400.230 - copia del certificato di morte; - copia del codice fiscale del defunto (tesserino sanitario); - copia dell'accettazione con beneficio d'inventario; - copia dell'inventario; - copia dei documenti di identità e dei codici fiscali delle parti istanti la vendita.
Nei vari casi, la documentazione da allegare varia e deve essere conforme alle prescrizioni normative.
L’autorizzazione alla vendita di beni di eredità accettata con beneficio di inventario da parte del giudice delle successioni è necessaria per tutto il tempo che dura la fase di eredità beneficiata.
NOTA BENE
Alla conclusione della fase dell’eredità beneficiata (si vedano i termini di seguito indicati) i beni mobili ed immobili pervenuti per successione perdono la natura di beni ereditari. Perciò, anche dopo la scadenza di tali termini, nel caso in cui i beni appartengano a incapaci (minori sottoposti a tutela/interdetti/inabilitati), l’autorizzazione per gli atti di vendita e per gli altri atti dispositivi sarà richiesta al solo Giudice Tutelare.
I beni mobili perdono la natura di beni ereditari dopo cinque anni dalla dichiarazione di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, sicchè l’autorizzazione del Tribunale non è necessaria dopo che sia trascorso tale periodo (art. 493, comma 2, cod. civ.). Per gli altri beni, secondo la giurisprudenza del Tribunale di Genova, la cessazione della fase dell’eredità beneficiata è ricondotta a due ipotesi: • Nell’ipotesi di liquidazione individuale, occorre attendere che siano trascorsi tre anni dal momento in cui lo stato di graduazione è divenuto definitivo; • In caso di liquidazione concorsuale, devono trascorrere dieci anni dalla morte del de cuius.
Nel caso in cui i beni appartengano a incapaci (minori sottoposti a tutela/interdetti/inabilitati), dovrà essere sentito il Giudice Tutelare. Se il Giudice Tutelare territorialmente competente (luogo di residenza dell’incapace o del minore) è il Tribunale di Genova, sarà la stessa cancelleria dell’Ufficio Successioni a richiedere il necessario parere su disposizione del Giudice delle successioni. Diversamente, se il Giudice Tutelare territorialmente competente (luogo di residenza dell’incapace) è diverso da quello dell’apertura della successione, parte ricorrente dovrà farsi carico di tale richiesta e produrrà la copia conforme del previo parere del Giudice Tutelare al momento del deposito del ricorso per l’autorizzazione.
Vedi scheda AUTORIZZAZIONE A VENDERE PROPRIETA’ DI INCAPACE |