Come fare per.. Persona


autorizzazione per il rilascio del passaporto- documento per espatrio
DOVE

Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale - Ufficio Tutele 
 6° piano - stanza 46
orario: lunedì- venerdì 9,00 - 12,00

 

Per le informazioni procedurali    è   possibile rivolgersi  preliminarmente  all’URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico -   sito al 3° piano (piano terra) a destra  per  avere spiegazioni e  aiuto nella compilazione della domanda.
L'URP può essere contattato anche via mail urp.genova@giustizia.it o telefonicamente ai numero 010 569  2790 2616 2789

COS'E'

E’ la procedura necessaria per ottenere il rilascio/rinnovo del passaporto in alcuni casi particolari.
La legge 16/01/2003 n. 3 (Collegato alla finanziaria) [pubblicata sulla G.U. n.15 del 20/01/2003 S.O. n. 3 , entrata in vigore il 4 febbraio 2003] ha stabilito come regola generale quella dell’assenso, limitando la necessità di autorizzazione da parte del giudice tutelare ai casi in cui l’assenso manchi.

Quindi l’autorizzazione è necessaria:

  • Per il passaporto del genitore di figli minori al quale manchi l’assenso dell’altro genitore, a prescindere dallo stato di separazione e/o divorzio (sia per le situazioni di filiazione legittima che naturale)
  • Per il passaporto del minorenne, quando manchi l’assenso di entrambi i genitori (sia per le situazioni di filiazione legittima che naturale)
  • Per il passaporto di persone sottoposte a potestà tutoria prive dell’assenso della persona che la esercita.
RIFERIMENTI NORMATIVI

art. 24 L. N° 1185 del 21/11/67 art. 3 lett. A e B, come modificata
dalla L. 16/01/2003 n. 3
vedi anche sentenza C.Cost. n° 464/97 ( filiazione naturale – equiparazione)

CHI

Il genitore che si vuole recare all’estero da solo o con il figlio minore e che manca dell’assenso dell’altro genitore.
E’ competente il Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore.
Se il minore risiede all'estero è competente l'autorità consolare del paese di residenza.

Le autorizzazioni riguardano:
- i  soli cittadini italiani per il passaporto;
- cittadini e non cittadini per le carte di identità

COME

Per mezzo di domanda in carta semplice (v. modulistica), allegando:

  • verbale di separazione o sentenza di divorzio o copia di altri provvedimenti dell'Autorità giudiziaria utili
  • ogni documentazione da cui risulti l’impossibilità di acquisire il consenso
    (es. certificato irreperibilità).

Occorre nota di iscrizione a ruolo  Camera di Consiglio Codice  4.13.040.
Autorizzazione al rilascio di documento valido per l'espatrio (art. 3 lett. A-B, L. n. 1185/1967)

COSTO
  1. Se il passaporto viene chiesto nell’esclusivo interesse del minore: esente da contributo unificato.
  2. Altrimenti: Contributo unificato € 98,00
  3. Sempre: ricevuta versamento anticipazioni forfettarie per spese notifica € 27,00

Del provvedimento autorizzativo  viene rilasciata copia autentica con pagamento dei relativi diritti. Vedi tabella

INOLTRE

L’interessato, ottenuta l’autorizzazione, deve consegnare copia conforme della stessa alla Questura, che rilascerà il passaporto.
Nel caso in cui il minore risieda all’estero le funzioni del giudice tutelare sono esercitate dal Console (DPR 5/1/1967 n° 200 art. 34)

A far data dal 26/06/2012  il minore può viaggiare in Europa e all'estero solo con un documento di viaggio individuale. 

MINORE AFFIDATO AI SERVIZI SOCIALI

Se il minore è affidato ai Servizi Sociali del Comune, l’istanza per il rilascio passaporto la fanno i Servizi Sociali o, per delega, i genitori “affidatari” (in questo caso l’autorizzazione del giudice tutelare supplisce al consenso dei genitori naturali).

Se la procedura di affido è in corso e il minore  ha meno di 14 anni ed ha già il documento per l’espatrio, per il singolo viaggio,  i Servizi sociali si rivolgono al Tribunale per i Minorenni, mandando una mail a volontaria.tribmin.genova@giustizia.it                                      
o PEC - volontaria.tribmin.genova@giustiziacert.it  nella quale chiedono che il minore  in affido venga autorizzato all’espatrio dal .. al.. recandosi ….  con…..
Il giudice poi appone un visto e alla frontiera i genitori possono esibire quello, se richiesto.

Fino al compimento dei 14 anni i minori italiani possono espatriare solo se:

  • accompagnati da almeno un genitore o con chi ne fa le veci (es: tutore esercente la potestà genitoriale). In questo caso sul documento del minore devono essere riportati i nomi dei genitori o del tutore o in alternativa gli stessi dovranno esibire al momento dell'espatrio lo stato di famiglia o estratto di nascita del minore o la documentazione della nomina a tutore. Tutto ciò è necessario per impedire espatri illegali di minori per conto di terzi.
  • affidati ad un accompagnatore munito di dichiarazione di accompagno
  • affidati con dichiarazione di accompagno dai genitori o dagli esercenti la  responsabilità genitoriale ad un Ente (es: compagnia aerea)

    Compiuti i 14 anni possono viaggiare senza accompagnatori sia in ambito UE che per destinazioni extra UE.
ITER

Viene sempre fissata udienza entro 30 giorni dal deposito del ricorso, con onere per la parte di curare la notifica e produrre in udienza le relative relate.