Come fare per.. Famiglia


divorzio congiunto

Quali sono le competenze del Comune /stato civile?

Il Tribunale comunica all’ Ufficio di Stato Civile del Comune ove è stato celebrato il matrimonio, l’ avvenuta presentazione, da parte dei coniugi (o di uno solo di essi), del ricorso per divorzio. L’ Ufficiale di stato civile provvede ad annotare tale comunicazione a margine dell’ atto di matrimonio degli interessati. Dopo l’ emissione della sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale trasmette al Comune ove è avvenuto il matrimonio una copia della sentenza stessa, quando questa è passata in giudicato
La sentenza, nel caso di notifica, passa in giudicato dopo 30 giorni; in mancanza di notifica, passa in giudicato dopo sei mesi (sei mesi e 30 giorni in caso intervenga sospensione feriale) dalla sua pubblicazione e fino ad allora i coniugi non risultano divorziati. L’ Ufficiale di Stato Civile esegue l’ annotazione della sentenza a margine dell’ atto di matrimonio degli interessati, a margine dell’ atto di nascita di entrambi e trasmette la comunicazione di divorzio all’ Ufficio di Stato Civile del Comune  in cui il matrimonio è stato eventualmente trascritto (nel caso in cui, al momento del matrimonio, i coniugi avessero la residenza in due Comuni diversi), nonché all’ Ufficio Anagrafe del Comune di nascita e residenza, se diversi.
L’ Ufficiale d’ Anagrafe registra la comunicazione di divorzio: il cittadino interessato può verificare l’ avvenuta variazione del suo stato civile richiedendo un certificato di stato libero all’ Ufficio Anagrafe del proprio Comune di residenza.

Cosa si può fare dopo la sentenza di divorzio per accelerare la comunicazione al Comune?

Si può fare una dichiarazione di acquiescenza totale alla sentenza di "divorzio" al fine di ottenere il passaggio in giudicato della stessa.
Occorre rivolgersi all’Ufficio Copie - piano 6° stanza 78 Per accedere occorre prenotare on line https://www.tribunale.genova.it/PrenCancelleria.aspx
La sentenza, infatti, (vedi sopra) viene inviata all’ Ufficio di Stato Civile solo se è passata in giudicato, ovvero dopo sei mesi (sei mesi e 30 giorni in caso intervenga sospensione feriale) dalla sua pubblicazione  (o 30 giorni dalla  notifica) e fino ad allora i coniugi non risultano divorziati.

Per accelerare i tempi,  entrambi i coniugi possono, tuttavia - dopo  che la sentenza è pubblicata -  firmare congiuntamente in cancelleria una dichiarazione di acquiescenza totale alla sentenza.
Successivamente la cancelleria   trasmette a copia della sentenza  con  la dichiarazione di acquiescenza al PM  e  di seguito  effettua le comunicazioni di rito all’Ufficiale dello Stato civile.